Sez. 2, Sentenza n. 15930 del 19/02/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266563 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Giudice di appello - Potere di concessione di ufficio - Omessa richiesta da parte dell'interessato - Mancata concessione - Necessità di motivazione - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)