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Sez. 4, Sentenza n. 43113 del 18/09/2012 Ud. (dep. 07/11/2012) Rv. 253641 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Giudice di appello - Potere di concessione di ufficio - Omessa richiesta da parte dell'interessato - Mancata concessione - Necessità di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253641-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell'atto di impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)