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Sez. 5, Sentenza n. 41126 del 24/09/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220254 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Giudice di appello - Potere di concessione di ufficio - Omessa richiesta da parte dell'interessato - Mancata concessione - Necessità di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220254-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di cognizione del giudice di appello, pur essendo previsto che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa di ufficio, nessun obbligo di motivazione è stabilito a carico del giudice di secondo grado; ne consegue che il mancato esercizio di tale potere discrezionale non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, quando il predetto beneficio non sia stato espressamente sollecitato dalla parte con i motivi di appello, ovvero, oralmente, in udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)