Sez. L, Sentenza n. 12168 del 01/12/1998 (Rv. 521277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Valore dei pasti fruibili in mensa aziendale o presso esercizi convenzionati - Carattere retributivo - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA
Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso che per i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato fosse prevista un'indennità di mensa in epoca anteriore all'accordo intervenuto tra l'ente e le organizzazioni sindacali in data 8 settembre 1993).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)