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Sez. L, Sentenza n. 4250 del 18/07/1985 (Rv. 441743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLE DIFFERENZE TRA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E LA NATURALE RETRIBUZIONE MENSILE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - DIRITTO DELL'IMPIEGATO ALLE DIFFERENZE TRA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E LA NATURALE RETRIBUZIONE MENSILE - INSUSSISTENZA.*

In ipotesi di integrazione salariale straordinaria non sussiste il diritto del lavoratore con qualifica impiegatizia ad ottenere dal datore di lavoro la differenza tra tale trattamento e la normale retribuzione mensile, stante il carattere di specialità - rispetto alla normativa sull'impiego privato - della disciplina dell'intervento straordinario della C.i.G., disciplina predisposta proprio allo scopo di sollevare l'impresa in crisi dagli oneri relativi ai lavoratori sospesi, come mostra l'art. 21 della legge n. 675 del 1977 che esonera l'imprenditore dalle quote di anzianità maturate dai lavoratori sospesi, durante il periodo di cassa integrazione. (Conf 4963/84, mass n 436830; (Conf 4127/84, mass n 436078; (Conf 3381/84, mass n 435391; (Conf 3153/84, mass n 435200; (Conf 1353/84, mass n 433477).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 1, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)