Sez. L, Sentenza n. 3401 del 07/04/1987 (Rv. 452435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - SISTEMA NORMATIVO - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C. I. G. STRAORDINARIO E LA NORMA DISCIPLINA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIA - SISTEMA NORMATIVO - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C. I. G. STRAORDINARIO E LA NORMA DISCIPLINA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Il sistema normativo regolante la cassa integrazione straordinaria ha introdotto una speciale disciplina per specifiche ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa (in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale) al fine di sollevare la impresa in crisi dagli oneri derivanti dal costo dei lavoratori eccedenti, tanto che l'art. 21 della legge n. 675 del 1977 accolla al fondo per la mobilità sia il contributo addizionale previsto dalla legge n. 164 del 1975 sia le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di C.i.G.; tale complessa disciplina limita l'ampia e generale prescrizione della legge sull'impiego privato (R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825) e degli accordi interconfederali del marzo 1946 (per l'Italia del Nord) e del 23 maggio 1946 (per l'Italia del centro-Sud), con la conseguenza che i lavoratori con qualifica impiegatizia - ai quali, in virtù di detta generale prescrizione, era garantita l'intera retribuzione nei casi di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalla competente autorità - non hanno diritto (in Mancanza di specifica previsione della disciplina collettiva) alla corresponsione, da parte del datore di lavoro, della differenza fra il trattamento di C.i.G. straordinaria e la normale retribuzione. (V 4632/85, mass n 442091; (V 4250/85, mass n 441743; (V 4963/84, mass n 436830; (V 3381/84, mass n 435391).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 1, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)