Sez. L, Sentenza n. 3381 del 05/06/1984 (Rv. 435391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO DEL LAVORATORE CON QUALIFICA DI IMPIEGATO ALLA DIFFERENZA FRA IL TRATTAMENTO A CARICO DELLA CASSA ED IL MIGLIORE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CONVENUTO PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - REVOCA DELL'AMMISSIONE IN CASSA INTEGRAZIONE PER COLPA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO DEL LAVORATORE CON QUALIFICA DI IMPIEGATO ALLA DIFFERENZA FRA IL TRATTAMENTO A CARICO DELLA CASSA ED IL MIGLIORE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CONVENUTO PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - REVOCA DELL'AMMISSIONE IN CASSA INTEGRAZIONE PER COLPA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
Il lavoratore con qualifica di impiegato, che sia sospeso dal lavoro per intervento straordinario della cassa integrazione guadagni col trattamento di cui alle leggi 5 novembre 1968 n. 1115, 8 agosto 1972 n. 464 (art. 1, comma quarto) e 20 maggio 1975 n. 164 (art. 15) e successive modifiche, non ha diritto, nei confronti del datore di lavoro, alla differenza fra detto trattamento a carico della cassa ed il migliore trattamento retributivo convenuto in relazione al normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ove, però, per colpa del datore di lavoro venga revocato il provvedimento di ammissione in cassa integrazione, la sospensione deve essere considerata come disposta dall'azienda, con conseguente applicazione della clausola contrattuale per cui la retribuzione non può subire riduzioni (nella specie: art. 3, parte impiegati, del C.C.n.L. 20 luglio 1973, settore tessili). (V 1353/84, mass n 433477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 20/07/1973 num. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)