Sez. L, Sentenza n. 1932 del 09/03/1985 (Rv. 439845 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - CONDIZIONI - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha modificato l'art. 2103 cod. civ.) è applicabile anche agli enti pubblici economici. Pertanto, il dipendente dell'ENEL, che sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva - se non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi; né il diritto alla promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (V 314/84, mass n 432588; (V 7104/82, mass n 424776; (Conf 2518/82, mass n 420384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)