Sez. 3 - , Sentenza n. 10098 del 27/11/2019 Cc. (dep. 16/03/2020) Rv. 278536 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Società estere - “Stabile organizzazione” (cd. estero-vestizione della residenza fiscale) e ipotesi di “società – schermo” – Rispettive diverse conseguenze sulla disciplina del sequestro e sull’individuazione del profitto.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto in relazione a reati tributari, nel caso in cui sia configurabile la "stabile organizzazione" in Italia di una società formalmente residente all'estero (cd. estero-vestizione della residenza fiscale), il sequestro preventivo per equivalente può essere disposto sui beni dell'imputato, ove non sia stato possibile reperire nei confronti dell'ente il profitto diretto del reato, mentre, invece, in caso di costituzione di una "società-schermo", il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto diretto del reato può essere eseguito, indifferentemente, sia sui beni dell'imputato, sia su quelli della società.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)