Sez. L, Sentenza n. 1314 del 01/03/1986 (Rv. 444753 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'interpretazione di Disposizioni negoziali compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che, interpretando il regolamento del fondo aziendale di previdenza e assistenza costituito presso la banca popolare di Bologna e Ferrara, aveva in particolare escluso che l'integrazione del trattamento pensionistico dovesse avvenire con l'applicazione per intero - anziché secondo determinate percentuali - del punto fisso di contingenza ex d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91). (V 6458/83, mass n 431195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)