Sez. L, Sentenza n. 5371 del 01/06/1998 (Rv. 515981 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Indennità supplementare in favore del dirigente d'azienda - Accordo interconfederale 16 maggio 1985 - Licenziamento per soppressione dell'unità produttiva assegnata al dirigente - Spettanza a quest'ultimo dell'indennità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista, in favore del dirigente d'azienda licenziato, dall'accordo interconfederale 16 maggio 1985 (in materia di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale o settoriale, gestione commissariale) deve essere riconosciuta al dirigente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente dovuto alla cessazione di ogni attività produttiva da parte del datore di lavoro in conseguenza di una situazione di crisi aziendale; e ciò anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia motivato il proprio recesso come dovuto alla soppressione dell'unità produttiva cui era addetto il dirigente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)