Sez. L, Sentenza n. 14343 del 02/11/2000 (Rv. 541327 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Scelta dei lavoratori da sospendere - Criterio della rotazione imposto dalla contrattazione collettiva - Mancata applicazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il comportamento del datore di lavoro che, nella scelta dei lavoratori da collocare in Cassa integrazione guadagni, non si sia attenuto al criterio della rotazione imposto, sia pur in forma programmatica, dalla contrattazione collettiva può considerarsi legittimo soltanto se vengano accertate: a) la sussistenza di giusti motivi per la mancata applicazione del suddetto criterio; b) la rispondenza della scelta effettuata ad altri ragionevoli criteri debitamente dichiarati dal datore di lavoro medesimo. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata con rinvio dalla S.C., senza procedere ai suddetti accertamenti aveva ritenuto inevitabile la sospensione dei soli operai già beneficiari di un ordine giudiziale di reintegrazione, ancorché tale scelta non corrispondesse al criterio della rotazione contrattualmente imposto, sia pure in forma programmatica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)