Sez. 6, Sentenza n. 25176 del 02/04/2012 Ud. (dep. 25/06/2012) Rv. 253020 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Terzo incaricato della esazione del credito - Condotta violenta o minacciosa in danno del debitore - Azione finalizzata ad ottenere più di quanto previsto in sede di riparto fallimentare - Estorsione - Configurabilità - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
Si configura il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), allorché un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore al fine di ottenere l'ingiusto profitto, consistito nel recupero di un credito in misura maggiore rispetto a quanto spettante al suo mandante all'esito del riparto dell'attivo nella procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)