Sez. 3, Sentenza n. 9848 del 17/11/2015 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 266463 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Contenuti - Diversa indicazione del giudice persona fisica rispetto a quella prevista in base al ruolo di udienza - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
È abnorme, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore, il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio sotto il profilo della erronea indicazione del giudice-persona fisica addetto alla trattazione del processo secondo il ruolo di udienza, rispetto a quello indicato nel decreto, e rimette gli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nullità del decreto di citazione a giudizio si verifica soltanto quando l'atto non reca l'indicazione del giudice competente, inteso come organo giudicante procedente, senza che sia necessaria la specifica indicazione della persona fisica del giudice designato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)