Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982 (Rv. 423846 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - NOZIONE - NEGOZIO TRANSATTIVO - NEGOZIO DI MERO ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITÀ RELATIVA.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - NOZIONE - NEGOZIO TRANSATTIVO - NEGOZIO DI MERO ACCERTAMENTO - CONFIGURABILITÀ RELATIVA.*
Si ha arbitrato irrituale quando agli arbitri è affidato, normalmente attraverso un mandato collettivo, il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole (riconducibile alla volontà dei mandanti e da valere come negozio da questi concluso), la quale, in Mancanza di specifiche limitazioni, può concretarsi - al pari di quella attuata direttamente dalle parti - sia in una transazione, sia in un negozio di accertamento, sicché, il mancato riferimento alla transazione, nella clausola che prevede l'arbitrato, non esclude la configurazione dello stesso come irrituale. Nè a siffatta configurazione osta la circostanza che agli arbitri sia conferito il potere di "decidere" previo accertamento dei fatti, in quanto il vocabolo "decidere" va interpretato nel contesto di cui fa parte, e quindi tenendo conto degli elementi idonei alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale, e l'incarico di accertare i fatti non è certo incompatibile con l'arbitrato irrituale. (V 1238/80, mass n 404732; (V 3348/79, mass n 399746; (V 2451/79, mass n 398767).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)