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Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 23/02/1987 (Rv. 451231 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - OFFERTA SECONDO GLI USI EX ART. 1214 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451231-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTO - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - OFFERTA SECONDO GLI USI EX ART. 1214 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*

L'offerta della prestazione, cui l'art. 2932, secondo comma, cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, non deve essere necessariamente quella formale di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., né deve essere seguita dal deposito, essendo sufficiente anche l'offerta secondo gli Usi prevista dall'art. 1214 cod. civ.. (Conf 854/82, mass n 418687; (Conf 641/80, mass n 404038; (Conf 1980/77, mass n 385714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)