Sez. 2, Sentenza n. 641 del 26/01/1980 (Rv. 404038 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PREVIA OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORME - INVITO DEL PROMISSARIO AL PROMITTENTE DI PRESENTARSI AVANTI AL NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PREVIA OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - FORME - INVITO DEL PROMISSARIO AL PROMITTENTE DI PRESENTARSI AVANTI AL NOTAIO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - SUFFICIENZA.*
L'offerta della prestazione di cui all'art 2932 cod civ non deve necessariamente avvenire nelle forme dell'offerta reale disciplinata dagli artt 1208 e 1209 cod civ, ne tanto meno deve essere seguita dal deposito di cui all'art 1210 cod civ, ma puo essere effettuata in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere la obbligazione. Pertanto, l'invito del promissario, rivolto al promittente, di presentarsi avanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo soddisfa il precetto di cui al citato articolo, in quanto contiene implicitamente, secondo gli Usi, una offerta di contestuale pagamento del prezzo di vendita. (Conf 3521/78, mass n 393013, sulla prima parte; (Conf 1980/77, mass n 385714, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)