Sez. L, Sentenza n. 7917 del 09/06/2000 (Rv. 537471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Configurabilità - Condizioni - Affidamento all'appaltatore di attività prive di autonomo risultato produttivo - Illiceità dell'appalto - Fattispecie relativa all'affidamento in appalto dei servizi di mensa presso basi aeree statunitensi esistenti sul territorio italiano.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di manodopera, di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, con riguardo agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, occorre in concreto accertare se si tratti di attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso risulta possibile configurare la necessaria organizzazione e l'autonoma gestione dell'appaltatore, condizioni della liceità dell'appalto (nella specie, relativa all'affidamento ad una ditta esterna dei servizi di mensa di una base aerea statunitense, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto, ha disposto ulteriori accertamenti di merito circa le modalità di svolgimento e di controllo delle prestazioni lavorative dei dipendenti della ditta appaltatrice).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)