Sez. 1, Sentenza n. 20637 del 22/10/2004 (Rv. 577802 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ | Società di capitali - Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità - Termine di prescrizione - Decorrenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ
In tema di decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., l'azione di responsabilità relativa può essere proposta dai creditori sociali dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci. (Principio espresso in fattispecie di azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, "ex" art. 146 legge fall.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)