Sez. 1, Sentenza n. 11323 del 16/06/2004 (Rv. 573672 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emanazione dell'ordinanza - Decorso - Interruzione - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il termine di cui agli artt.203 e 204 del Codice della strada del 1992 (applicabile "ratione temporis"), che il prefetto è tenuto ad osservare nel decidere sul ricorso presentato dal privato, sottraendosi alla qualifica di ordinarietà e perentorietà proprie del procedimento giurisdizionale e deve essere apprezzato alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., dovendosi altresì ritenere detto termine insuscettibile di interruzione, non essendo assimilabile ad un termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)