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Sez. L, Sentenza n. 3818 del 09/05/1990 (Rv. 467057 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER ISTITUTI INDIRETTI CONTRATTUALI O LEGALI - CONTRIBUTO - PASTO - COMPUTABILITÀ NEL TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO PER FERIE, PERMESSI SINDACALI O DI STUDIO E FESTIVITÀ - ESCLUSIONE CONTRATTUALE - LEGITTIMITÀ PER I PRIMI DUE ISTITUTI.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467057-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PER ISTITUTI INDIRETTI CONTRATTUALI O LEGALI - CONTRIBUTO - PASTO - COMPUTABILITÀ NEL TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO PER FERIE, PERMESSI SINDACALI O DI STUDIO E FESTIVITÀ - ESCLUSIONE CONTRATTUALE - LEGITTIMITÀ PER I PRIMI DUE ISTITUTI.*

Il cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, la quale perciò, nel rispetto del limite costituito dal disposto dell'art. 36 cost. In tema di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ben può, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disporne l'esclusione dal calcolo della retribuzione per istituti indiretti, anche legali, laddove manchi una norma che imponga la commisurazione del relativo trattamento a tutti gli elementi della retribuzione. Pertanto, il problema se il contributo-pasto - che si configura come emolumento di carattere non risarcitorio ma retributivo, in quanto corrispettivo delle normali modalità della prestazione lavorativa - sia o no da includere nel trattamento economico dovuto per ferie, permessi (sindacali o di studio) e festività deve essere risolto alla stregua della disciplina legislativa propria di ciascuno dei detti istituti; ne deriva che l'esclusione del detto contributo dal computo delle voci retributive indirette, disposta dalla relativa disciplina contrattuale, mentre è legittima quanto alle ferie ed ai permessi, per i quali la legge (artt. 36, comma terzo, cost. E 2109 cod. civ.; artt. 23 e 10 legge n. 300 del 1970) impone solo che le relative assenze dal lavoro siano retribuite, è invece illegittima (con conseguente nullità parziale della relativa clausola ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.) quanto alle festività, per le quali l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dalla legge n. 90 del 1954), facendo riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio", impone l'inclusione del detto contributo, ancorché esso sia contrattualmente ancorato all'effettiva prestazione di lavoro. (V 3251/85, mass n 440917; (V 6041/84, mass n 437708; (V 1073/84, mass n 433230; (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)