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Sez. 2, Sentenza n. 4565 del 21/05/1990 (Rv. 467284 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - CRITERI - INADEMPIMENTO ECCEPITO NON GRAVE - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467284-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - CRITERI - INADEMPIMENTO ECCEPITO NON GRAVE - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO - ILLEGITTIMITÀ.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (inadimplenti non est adimplendum) occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico- sociale del contratto, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non è grave o è derivato dall'inadempimento dell'altra, il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato. (Conf 6185/81, mass n 415960; (Conf 5404/79, mass n 401992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)