Sez. 4, Ordinanza n. 14895 del 13/03/2002 Cc. (dep. 19/04/2002) Rv. 221519 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione automatica dell'esecuzione di pene detentive brevi - Condannato evaso dagli arresti domiciliari al momento di passaggio in giudicato della sentenza - Applicabilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi, che la legge impone fino a quando non sia inutilmente scaduto il termine per l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, o non sia intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza eventualmente proposta, opera per effetto del comma 10 dell'art. 656 cod proc. pen. a favore di tutti i coloro che si trovino in stato di arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna, ancorché evasi al momento di passaggio in giudicato della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)