Sez. 4, Sentenza n. 20989 del 18/04/2001 Cc. (dep. 23/05/2001) Rv. 219596 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condannato in stato di libertà in quanto latitante o evaso - Operatività della sospensione - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui al comma 5 dell'art.656 cod.proc.pen., come sostituito dall'art.1 della legge 27 maggio 1998, n.165, trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertà, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa, ma che non può invece ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertà per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dello stesso o per essere evaso. (Nell'occasione la Corte Suprema ha rilevato che la prevista sospensione si basa su una presunzione di non attualità della pericolosità sociale di cui è indice lo stato di libertà voluto dal giudice e che nel caso del latitante o dell'evaso non è consentito al p.m. sostituire una propria valutazione a quella effettuata dal giudice del processo)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)