Sez. 4, Sentenza n. 4992 del 22/12/1999 Cc. (dep. 09/02/2000) Rv. 215874 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condannato in stato di libertà in quanto sottrattosi volontariamente all'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare - Operatività - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
Solo la effettiva e concreta situazione di custodia cautelare in cui si trovi il condannato è di ostacolo alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 l.27 maggio 1998, n.165, non essendo ammissibile una interpretazione della norma anzidetta, estensiva in "malam partem" che comprenda anche l'imputato che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)