Sez. 5, Sentenza n. 15093 del 22/11/2000 (Rv. 542038 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Fusione per incorporazione - Disavanzo da annullamento - Utilizzazione per l'iscrizione nell'attivo del bilancio della società incorporante, in esenzione da imposta, ex art. 123, comma secondo del d.P.R. n. 917 del 1986 di una posta a titolo di avviamento - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
In tema di fusione di società per incorporazione, il nuovo testo dell'art. 123, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, introdotto dall'art. 7, comma sesto, della legge 11 marzo 1988 n. 68, consente l'iscrizione, in esenzione d'imposta, dell'avviamento, utilizzando il disavanzo da annullamento. Il riferimento espresso all'avviamento contenuto nel testo originario dell'art. 123 non era innovativo ma solo chiarificatore della disciplina previgente di cui all'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598; la disposizione, peraltro, consentiva l'iscrizione nel bilancio dell'incorporante di una posta a titolo di avviamento, sia che il disavanzo da fusione fosse correlato all'annullamento delle azioni o quote dell'incorporata, sia che esso fosse invece derivato dal rapporto di cambio delle società che avevano partecipato all'operazione di fusione. L'intervento correttivo attuato dal citato art. 7 della legge n. 68 del 1988 era diretto ad eliminare l'incongruenza dell'assimilazione, escludendo che il disavanzo da concambio potesse essere utilizzato per rivalutare il patrimonio della società incorporata. Non può quindi trarsi argomento dalla mancata riproduzione, nel nuovo testo, del riferimento all'avviamento per sostenere che, a seguito di tale innovazione, anche l'ambito di applicazione del disavanzo da annullamento sia stato modificato, precludendone l'utilizzazione per l'iscrizione di una posta a titolo di avviamento nell'attivo del bilancio della società incorporante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 com. 2, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)