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Sez. 1, Sentenza n. 8691 del 03/06/1980 Ud. (dep. 10/07/1980) Rv. 145841 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTA DI UCCIDERE ACCERTATA SULLA BASE DELLE MODALITA ESTRINSECHE DELL'AZIONE CRIMINOSA - IDENTIFICAZIONE DELLA CAUSALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145841-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - VOLONTA DI UCCIDERE ACCERTATA SULLA BASE DELLE MODALITA ESTRINSECHE DELL'AZIONE CRIMINOSA - IDENTIFICAZIONE DELLA CAUSALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Quando la volonta di uccidere risulta conclamata dalla peculiarita estrinseca dell'Azione criminosa, accertata mediante una corretta valutazione di ogni elemento di prova, l'identificazione della causa non e punto necessaria. (nella specie i giudici di merito avevano desunto la sussistenza della volonta omicida dalla micidialita dell'arma, dal numero dei colpi e dalla distanza dalla quale furono esplosi, nonche dalla parte vitale del corpo della vittima presa di mira - parte superiore del torace -).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)