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Sez. 1, Sentenza n. 6195 del 09/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149497 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI - MOVENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149497-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - PROVA DELLA VOLONTÀ OMICIDA - ELEMENTI - MOVENTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La prova della volontà omicida, fenomeno interno e soggettivo, deve essere essenzialmente desunta dalle peculiarità estrinseche della Azione criminosa, quali la micidialità dell'arma usata, la reiterazione dei colpi, la distanza, la Sede del corpo presa di mira e colpita ed altri elementi simili. Invece il movente dell'Azione - elemento di natura soggettiva - costituisce un fattore sussidiario per l'accertamento della volontà omicida, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi, soltanto nel caso che questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla volontà omicida. (Conf. Mass. N. 146157; (Conf. Mass. N. 145841; (Conf. Mass. N. 144969; (Conf. Mass. N. 141727; (Conf. Mass. N. 140929; (Conf. Mass. N. 140003 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)