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Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 05/11/1998 (Rv. 520393 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del Giudice di Pace - Cause di valore inferiore a lire 2.000.000 - Decisione secondo equità - Vizi denunciabili - Violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520393-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Il nuovo testo dell'art 113 cod. proc. civ. - come modificato dalla legge 22 novembre 1991, n. 374 - nel prevedere, al comma secondo, la giurisdizione di equità del Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a lire 2.000.000, ha soppresso il richiamo ai principi regolatori della materia alla cui osservanza secondo il testo previgente del predetto articolo, era invece tenuto il conciliatore. La nuova formulazione della norma denota il chiaro intento del legislatore di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace nelle cause di circoscritto valore economico con la conseguenza che, il ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 24 novembre 1990, n. 392 in relazione alla legge 13 giugno 1942 n. 794 cioè la violazione dei minimi tariffari in materia di onorari di avvocato, va dichiarato inammissibile non essendo le sentenze del Giudice di Pace su questioni di valore inferiori a lire 2.000.000, impugnabili per i denunciati vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 22/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)