diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 19/08/1969 (Rv. 342913 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - VOLONTA DEL TERZO DI ASSUMERE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - NECESSITA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DELLO SCOPO DELLA SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342913-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - VOLONTA DEL TERZO DI ASSUMERE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - NECESSITA - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DELLO SCOPO DELLA SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*

Nella simulazione per interposizione fittizia, dovendo gli effetti del negozio giuridico sorgere esclusivamente nei confronti dell'interponente che e il vero dominus negotii mentre l'interposto non acquista ne trasmette diritti, e necessario, per attribuire al negozio una portata giuridica diversa da quella che per se avrebbe, che il terzo ove non abbia dato all'accordo simulatorio la propria effettiva e negoziale partecipazione, non soltanto sappia della funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma intenda assumere diritti ed obblighi contrattuali nei confronti diretti dell'interponente e contribuisca, quindi, alla realizzazione del fine della simulazione. Non e invece richiesto che il terzo sia anche a conoscenza dello scopo che il prestanome e l'interponente hanno perseguito nel predisporre la simulazione. (V 358, 69, massima n 338371 1697, 66, massima n 323323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)