Sez. 2, Sentenza n. 4073 del 14/06/1983 (Rv. 429033 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL PRETORE, QUALE GIUDICE DEL LAVORO, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO SOTTO LA DISCIPLINA DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - ORDINANZA RELATIVA - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL PRETORE, QUALE GIUDICE DEL LAVORO, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON RICONDUCIBILITÀ DEL RAPPORTO SOTTO LA DISCIPLINA DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. - ORDINANZA RELATIVA - NATURA DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO.*
Il provvedimento con cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, dichiara la propria incompetenza, sul presupposto che la controversia rifletta un rapporto giuridico diverso da quelli previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., nonostante la Forma di ordinanza, ha natura di sentenza definitiva sulla Competenza e, pertanto, è impugnabile con regolamento (necessario) di Competenza. (V 673/82, mass n 418444; (Conf 5395/81, mass n 416100; (Conf 6102/80, mass n 409687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)