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Sez. 3, Sentenza n. 4525 del 19/05/1990 (Rv. 467254 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTI DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DURATA - LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - RAPPORTI IN CORSO DE FACTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467254-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTI DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - DURATA - LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - RAPPORTI IN CORSO DE FACTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto ed a conduttore non coltivatore diretto, di cui agli artt. 1, 2 e 22 della legge n. 203 del 1982, non sono invocabili con riguardo ai rapporti che si protraggono "de facto" alla data di entrata in vigore della legge medesima, atteso che riferendosi le dette norme espressamente ai "contratti in corso" circoscrivono l'ambito di operatività dei limiti temporali assegnati esclusivamente ai rapporti contrattualmente instaurati ed in corso "de iure" alla suddetta data, senza che abbia Rilevanza la norma transitoria del primo comma del successivo art. 53, la quale, pur prevedendo l'immediata applicabilità della legge a tutti i "rapporti comunque in corso", non disciplina tuttavia in modo diretto la durata dei contratti. (Conf 156/89, mass n 461293; (Conf 2886/86, mass n 445919; (contra 4494/84, mass n 436394).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)