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Sez. 3, Sentenza n. 56 del 11/01/1989 (Rv. 461293 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO - ESTENSIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA AI CONTRATTI PROTRATTISI "DE FACTO" ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461293-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO - ESTENSIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA AI CONTRATTI PROTRATTISI "DE FACTO" ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto ed a conduttore non coltivatore diretto, di cui agli artt. 1, 2 e 22 della legge n. 203 del 1982, non sono invocabili con riguardo ai rapporti che si protraggono de facto alla data di entrata in vigore di detta legge, atteso che riferendosi espressamente ai "contratti in corso" circoscrivono l'ambito di operatività dei limiti temporali assegnati esclusivamente ai rapporti contrattualmente instaurati ed in corso de iure alla suddetta data, senza che abbia Rilevanza la norma transitoria del primo comma del successivo art. 53 la quale, pur prevedendo l'immediata applicabilità della legge a tutti i "rapporti comunque in corso", non disciplina tuttavia in modo diretto la durata dei contratti. (V 1186/84, mass n 433330; (Conf 2886/86, mass n 445919; (contra 4494/84, mass n 436394).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)