Sez. 3, Sentenza n. 2886 del 24/04/1986 (Rv. 445919 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - ART. 1, 2 E 22 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CHE SI PROTRAGGONO DE FACTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - ART. 1, 2 E 22 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI CHE SI PROTRAGGONO DE FACTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni in tema di durata dei contratti agrari di cui agli artt. 1, 2 e 22 della legge 3 maggio 1982 n. 203 non sono invocabili con riguardo ai rapporti che si protraggano "de facto" alla data di entrata in vigore di detta legge, atteso che la norma transitoria dell'art. 53 primo comma della legge medesima, la quale ne prevede l'immediata applicabilità ai "rapporti comunque in corso", non può che riferirsi ai soli rapporti contrattualmente instaurati ed ancora operanti "de iure" alla suddetta data, non essendo configurabile un intento del legislatore di assegnare autoritativamente termini di durata a rapporti "ab origine" privi di titolo, o successivamente divenuti carenti di titolo, e svolgentisi in linea di mero fatto. (V 1186/84, mass n 433330; (contra 4494/84, mass n 436394).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)