Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021) Rv. 281475 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento - Nuova formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen. - Inammissibilità dell’impugnazione presentata dalla parte personalmente - Sussistenza - Irrilevanza della sottoscrizione “per accettazione e autentica” da parte di un legale - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)