Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 03/02/1995 (Rv. 490268 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Credito verso un Comune nascente da contratto scritto - Presunzione di pagamento ex art. 2956 n. 2 cod. civ. - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
La presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 324, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)