Sez. 3, Sentenza n. 15823 del 28/07/2005 (Rv. 584364 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Unicità del giudizio di liquidazione del danno - Limitazione della domanda ad alcune voci di danno - Manifestazione inequivoca di volontà della parte - Necessità - Domanda di liquidazione di voci non richieste in precedenza - Preclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno, comportando l'infrazionabilità del giudizio di liquidazione, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore (artt. 278 e 345 cod. proc. civ.) e di quelli in cui vi sia una concorde volontà contraria delle parti, esige che la liquidazione abbia luogo in un unico processo, e preclude pertanto, di regola, una successiva domanda di liquidazione delle voci di danno non comprese nell'originaria domanda, la cui limitazione soltanto ad alcune voci, risolvendosi sostanzialmente nell'abbandono del relativo diritto, può essere desunta soltanto da una volontà inequivoca della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)