Sez. 3, Sentenza n. 8458 del 17/10/1994 (Rv. 488105 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Affitto a conduttore non coltivatore diretto - Durata - Disciplina ex art. 17 della legge n. 11 del 1971 - Rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge - Calcolo della durata - Compimento del periodo prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/82 - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 22 della legge n. 203 del 1982.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 nello stabilire che la durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto non deve essere inferiore a 15 anni, ha disposto un periodo minimo di durata nel quale va compreso per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore anche il tempo anteriore a detto momento, con la conseguenza che il compimento di quel periodo prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/82 comporta l'inapplicabilità dell'art. 22 della legge medesima in tema di durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto a favore del detentore abusivo del fondo, nei rapporti ormai cessati.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)