Sez. 3, Sentenza n. 4163 del 15/07/1982 (Rv. 422137 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CALCOLO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - PERIODO MINIMO DI DURATA EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CALCOLO - CRITERI.*
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, a differenza di quanto stabilito per i contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, prorogati fino a nuova disposizione dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, esige solo che la durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto non sia inferiore a quindici anni, disponendo così non già una proroga dei contratti in corso, ma un periodo minimo di durata, nel quale va compreso, per i rapporti in corso al momento della sua entrata in vigore, e giammai interrotti, anche il tempo anteriore al detto momento. (Conf 3737/81, mass n 414376; (Conf 6428/79, mass n 403163; (Conf 3864/79, mass n 400325; (Conf 2917/76, mass n 381683).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)