Sez. 1, Sentenza n. 21321 del 03/11/2005 (Rv. 584989 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Eccezione - Elementi costitutivi - Manifestazione della volontà di avvalersi dell'estinzione del credito a causa dell'inerzia del titolare - Onere di indicazione della durata della prescrizione applicabile - Configurabilità - Esclusione - Onere di indicare il momento iniziale dell'inerzia - Configurabilità - In tema di prescrizione del diritto agli interessi.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo specificando il momento iniziale dell'inerzia, e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie; in particolare la precisazione relativa al momento iniziale dell'inerzia è particolarmente rilevante nei casi in cui si discuta della prescrizione del diritto agli interessi, la cui caratteristica di maturare nel corso del tempo fa sì che il dato cronologico concorra ad individuare l'oggetto stesso del diritto che si assume coperto da prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)