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Sez. L, Sentenza n. 941 del 09/02/1990 (Rv. 465242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 7 DEL 1963 - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - CAUSE LEGITTIME DI LICENZIAMENTO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - INCLUSIONE - CESSAZIONE DEL SOLO RAMO DI ATTIVITÀ SVOLTA DALLA LAVORATRICE - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, LEGGE N. 7 DEL 1963 - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - CAUSE LEGITTIME DI LICENZIAMENTO - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - INCLUSIONE - CESSAZIONE DEL SOLO RAMO DI ATTIVITÀ SVOLTA DALLA LAVORATRICE - ESTENSIONE - CONDIZIONI.*

La presunzione legale (art. 1, terzo comma, legge 9 gennaio 1963 n. 7) che il licenziamento della lavoratrice sia stato disposto a causa di matrimonio - in quanto intimato nel periodo compreso dalla richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione non ha carattere assoluto, potendo essere vinta dalla prova della sussistenza di una delle cause di licenziamento tassativamente elencate nell'ultimo comma dello stesso art. 1, che rinvia alle ipotesi previste dalle lettere a), b) e C) dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950 n. 860. Fra tali cause, ai sensi della lett. B) dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri (che ha sostituito il richiamato art. 3 della legge n. 860 del 1950), rientra la cessazione dell'attività della azienda, da intendersi comprensiva anche dell'ipotesi della cessazione del solo ramo di attività aziendale cui sia addetta la lavoratrice, sempreché in tale caso (l'accertamento della cui effettiva sussistenza è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato) sia altresì accertata l'impossibilità di utilizzazione della lavoratrice negli altri rami dell'azienda. (V 77552/86, mass n 449725; (V 5647/85, mass n 449725; (V 389/83, mass n 425204).*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)