Sez. 2, Sentenza n. 5374 del 17/11/1978 (Rv. 395142 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DI ALCUNE DELLE PARTI VITTORIOSE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DI ALCUNE DELLE PARTI VITTORIOSE - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'impugnazione proposta soltanto nei confronti di alcune delle parti vittoriose, in una causa inscindibile, non importa l'inammissibilita del gravame, bensi la necessita dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, che deve disporsi, anche d'ufficio, dal giudice dell'impugnazione: infatti per l'ammissibilita di quest'ultima e sufficiente la sua proposizione nei confronti di una sola delle parti. (V 1994/76, mass n 380809).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)