Sez. 2, Sentenza n. 46285 del 23/09/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 227605 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento operato in dibattimento dalla persona offesa nel corso dell'esame testimoniale - Natura di ricognizione - Esclusione - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE
Sulla base del principio stabilito dall'art. 189 cod.proc.pen, che consente l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, è valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in dibattimento dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Tale riconoscimento consiste in un atto di identificazione diretta, mediante una dichiarazione orale che non richiede l'osservanza delle formalità previste per la ricognizione vera e propria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)