Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 03/12/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 230781 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - ricognizioni - IN GENERE | Riconoscimento operato in dibattimento dalla persona offesa nel corso dell'esame testimoniale - Natura di ricognizione - Esclusione - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - ricognizioni - IN GENERE
Il riconoscimento dell'imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213, ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art.189 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)