Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 07/09/1984 (Rv. 436680 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - CUMULO CON LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESPROPRIAZIONE DISPOSTA SENZA IL RELATIVO POTERE - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE - CUMULO CON LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESPROPRIAZIONE DISPOSTA SENZA IL RELATIVO POTERE - INAMMISSIBILITÀ.*
La Competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dallo art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con riguardo alla opposizione avverso la Determinazione dell'indennità espropriativa, ha carattere eccezionale, e, pertanto, non è estensibile a domande di contenuto diverso, come quella con la quale il proprietario del fondo, deducendo la persistenza del proprio diritto dominicale a fronte di un provvedimento espropriativo emesso in carenza del relativo potere, chieda il risarcimento del danno. La Competenza su tale ultima domanda va quindi individuata secondo le norme ordinarie per valore, restando esclusa la possibilità di cumulo della medesima con quella proposta davanti alla Corte d'appello in Sede d'opposizione alla stima. (V 2930/82, mass n 420834; (V 816/82, mass n 418634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)