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Sez. L, Sentenza n. 6227 del 13/03/2009 (Rv. 607680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comunità montana - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al presidente - Autorizzazione del consiglio o della giunta - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Illegittimità della delibera autorizzativa della giunta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607680-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali recato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali (consiglio o giunta) non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del presidente della comunità montana, che è organo responsabile dell'Amministrazione locale, munito di rappresentanza legale della stessa (secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 50 del predetto d.lgs. n. 267); ne consegue che l'eventuale illegittimità della delibera autorizzativa della giunta non può incidere sulla validità della costituzione in giudizio della comunità per mezzo del suo presidente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)