Sez. 5, Sentenza n. 21330 del 03/10/2006 (Rv. 593262 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco: quest'ultimo, infatti, un trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo V della Parte II della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché di quelle introdotte dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, con ripercussioni anche sull'impianto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui art. 50, peraltro, indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)