Sez. L, Sentenza n. 4877 del 21/09/1979 (Rv. 401513 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE ED ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE INFLITTAGLI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE ED ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE INFLITTAGLI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento in concreto della reale gravita della inadempienza del dipendente e dell'adeguatezza della sanzione inflittagli - cui il giudice e tenuto anche allorche la contrattazione collettiva preveda specificamente le mancanze considerate di gravita tale da integrare giusta causa di licenziamento del lavoratore - costituisce valutazione di merito insindacabile in Sede di legittimita. (V 307/77, mass n 383844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)