Sez. 5, Sentenza n. 13920 del 24/06/2011 (Rv. 618445 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Crediti di imposta risultanti alla cessazione dell'attività - Art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esposizione del credito in una valida dichiarazione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, l'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel disciplinare espressamente il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata in eccedenza in caso di cessazione dell'attività, pur facendo riferimento alle risultanze della dichiarazione presentata dal contribuente, non subordina l'esercizio di tale diritto al rispetto di particolari adempimenti formali, come ad esempio l'esposizione del credito in una valida e tempestiva dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)