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Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 05/05/1998 (Rv. 515101 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Onere della tempestiva denuncia - Riconoscimento dei vizi da parte del venditore - Esclusione (art. 1495 comma secondo cod. civ.).
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515101-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE

Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esonera l'acquirente dall'onere della loro tempestiva denuncia (art. 1495 comma secondo cod. civ.) e rende irrilevante l'accertamento del momento in cui sono stati dal medesimo conosciuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)