Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 05/05/1998 (Rv. 515101 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Onere della tempestiva denuncia - Riconoscimento dei vizi da parte del venditore - Esclusione (art. 1495 comma secondo cod. civ.).
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esonera l'acquirente dall'onere della loro tempestiva denuncia (art. 1495 comma secondo cod. civ.) e rende irrilevante l'accertamento del momento in cui sono stati dal medesimo conosciuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)